Video offensivo su ‘TikTok’: legittimo parlare di diffamazione
Riconosciuta anche l’aggravane del mezzo di pubblicità diverso dalla stampa. Fondamentale, però, che il destinatario non sia stato presentemente fisicamente ma abbia assistito in diretta ma da remoto
Catalogabile come delitto di diffamazione, aggravato da mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, e non come ingiuria – fattispecie depenalizzata –aggravata dalla presenza di più persone, la dichiarazione offensiva resa nel corso di un video pubblicato sui social media a cui il destinatario non sia stato presente fisicamente ma abbia assistito in diretta da remoto, atteso che la possibilità di inserire commenti non assicura un rapporto diretto con l’offensore né un contraddittorio immediato ed in forme adeguate, rispettose di una sostanziale parità delle armi.
Questo il principio di diritto fissato dai giudici (sentenza numero 29458 del 12 agosto 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un video condiviso su ‘TikTok’.
In generale, la differenza fra l’ingiuria, ora non prevista più come reato, e il delitto di diffamazione risiede nella presenza, ovvero assenza, del destinatario delle espressioni offensive: nell’ingiuria, la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso; nella diffamazione, l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore.
Diviene dunque dirimente, ai fini della sussistenza del reato di diffamazione, delineare il concetto di presenza. Se, tradizionalmente, esso implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e terze persone, i moderni sistemi tecnologici ne rendono necessaria una specificazione, consentendo questi di realizzare situazioni in cui si può ravvisare una presenza virtuale del destinatario delle affermazioni offensive, sostanzialmente equiparabili alla presenza fisica (call conference, audioconferenza o videoconferenza. Per tale motivo, occorre procedere ad una valutazione caso per caso: se l’offesa viene profferita nel corso di una riunione a distanza (o da remoto), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone; di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente presenti (nell’accezione estesa alla presenza virtuale o da remoto), ricorreranno i presupposti della diffamazione, come, ad esempio, in caso di invio di e-mail, di invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una chat condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell’immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito. Pertanto, si configura il delitto di diffamazione, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell’offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, vale a dire quando tra l’offensore e l’offeso non sia possibile instaurare un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest’ultimo un contraddittorio immediato, con possibilità di replica.
Tornando alla vicenda in esame, la situazione che si verifica con riguardo alle frasi pronunciate in un video pubblicato sui ‘social media’, nella specie ‘TikTok’, la circostanza che, al momento della trasmissione del video in diretta, la persona offesa vi abbia assistito, non consente di affermarne la presenza, atteso che la pur prevista possibilità di inserire contestualmente dei commenti, alle immagini e alle frasi pronunciate nel video, costituisce uno strumento di interlocuzione limitato che non mette in rapporto diretto e paritario offensore e offeso e perciò non garantisce un contraddittorio immediato, reale ed effettivo.
Vi è poi da considerare che, nel caso specifico, i video incriminati sono rimasti presenti sulla piattaforma social anche successivamente e sono stati visti e condivisi da numerose persone. Perciò, è evidente che debba essere esclusa la presenza della persona offesa, mancando senz’altro la possibilità per la stessa di replicare in via immediata alle dichiarazioni offensive.