Ricezione della convocazione: sufficiente il riferimento alla prassi relativa all’inserimento dell’avviso nella cassetta della posta

Può risultare decisiva, come nella vicenda presa in esame dai giudici, la deposizione di un singolo teste, ossia, nello specifico, il soggetto incaricato di recapitare personalmente ai condòmini le raccomandate di convocazione alle assemblee

Ricezione della convocazione: sufficiente il riferimento alla prassi relativa all’inserimento dell’avviso nella cassetta della posta

Basta il riferimento di grossa parte dei condòmini alla prassi relativa all’inserimento nella cassetta della posta dell’avviso di fissazione dell’assemblea per smontare la tesi proposta da quei condòmini che lamentano la mancata ricezione della convocazione.
Questa la decisione presa dai giudici (ordinanza numero 27176 del 10 ottobre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in uno stabile in provincia di Monza.
Nella specifica vicenda, un condòmino ha chiesto l’annullamento di una delibera, sostenendo di non essere stato convocati nei termini previsti, avendo ricevuto in ritardo la comunicazione per l’assemblea, a cui, quindi, non ha potuto partecipare.
Per i giudici d’Appello, però,
checché ne dica il condòmino, è provata la consegna dell’avviso di convocazione dell’assemblea, alla luce delle dichiarazioni di testimoni che hanno riferito della prassi relativa all’inserimento dell’avviso nella cassetta della posta.
Questa visione è condivisa dai magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, ricordano che la normativa, nella versione antecedente la riforma del 2012, ammette che la comunicazione dell’avviso di convocazione possa essere data con libertà di forme, anche oralmente o con la consegna ad altro condominio non abitante nell’edificio condominiale, purché pervenga nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del destinatario.
Come detto, i giudici di merito hanno ritenuto provata la circostanza della comunicazione tempestiva dell’avviso di convocazione mediante inserimento nella cassetta della posta, traendo tale convincimento dalle risultanze testimoniali, sicché la lettera raccomandata inviata al condòmino va vista come un ulteriore adempimento da parte del condominio.
In particolare, è stata ritenuta decisiva la deposizione di un teste, cioè il soggetto incaricato di recapitare personalmente ai condòmini le raccomandate di convocazione alle assemblee condominiali, in ordine alla prassi condominiale di consegnare a mano o di inserire le convocazioni nelle cassette postali di ciascun condòmino. Invece, l’adempimento ulteriore dell’invio di raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la medesima convocazione era stato adottato dall’amministratore del condominio a scopo precauzionale nei confronti dei condòmini con i quali erano pendenti ulteriori contenziosi.
Ne consegue, quindi, la tempestività dell’avviso di convocazione avvenuto con l’immissione nella casella postale, indipendentemente dall’invio al condòmino di una successiva raccomandata con ricevuta di ritorno, trattandosi di adempimento ulteriore rispetto alla convocazione tempestivamente effettuata per l’assemblea, chiosano i magistrati di Cassazione.

News più recenti

Mostra di più...