Protezione possibile per la straniera maltrattata in patria dalla suocera

Rilevante, però, la mancata difesa da parte del marito. Impossibile, secondo i giudici, parlare di mero fatto privato

Protezione possibile per la straniera maltrattata in patria dalla suocera

Protezione possibile in Italia per la straniera se in patria è stata maltrattata dalla suocera e non difesa dal marito. Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 8307 del 3 aprile 2026 della Cassazione), i quali ridanno vigore all’istanza avanzata da una donna di origini peruviane. Ciò alla luce del principio secondo cui la violenza di genere non può essere ricondotta alla categoria del fatto meramente privato.
Riflettori puntati sulle vicissitudini vissute in patria da una donna, di origini peruviane, che, una volta arrivata in Italia, ha chiesto la protezione internazionale e ha raccontato di aver lasciato il Paese di origine in seguito alla violenza domestica subita da parte del marito e della suocera.
Nello specifico, la donna specifica di aver subito continue vessazioni e aggressione fisica da parte della suocera, senza che il marito intervenisse a sua difesa, anzi partecipando anche lui agli insulti.
A fronte di tali elementi, però, prima la ‘Commissione territoriale’ respinge la domanda di protezione internazionale avanzata dalla straniera, e poi il giudice del Tribunale afferma che i fatti narrati sono relativi a una vicenda familiare riguardante un mero dissidio con la suocera e che quindi la donna avrebbe potuto rivolgersi all’autorità giudiziaria in patria.
Impossibile, di conseguenza, anche solo ipotizzare, secondo il giudice del Tribunale, il riconoscimento della protezione in favore della donna peruviana.
Per i magistrati di Cassazione, però, la valutazione compiuta in Tribunale è assai discutibile, a fronte della vicenda vissuta dalla straniera. In particolare, la donna non ha lamentato soltanto la violenza da parte della suocera ma anche il comportamento del marito che, da un lato, non ha assunto le sue difese, e, dall’altro, ha tenuto lo stesso comportamento denigratorio tenuto dalla madre, viene rilevato. A fronte di ciò, però, il Tribunale non ha né proceduto all’audizione della straniera, per approfondire le tematiche emerse nel colloquio in ‘Commissione’, né provveduto all’assunzione di informazioni sul Paese d’origine riguardo il fenomeno della violenza domestica. Così, è stato violato il dovere di cooperazione istruttoria, e, soprattutto, erroneamente si è inquadrato il fenomeno come un fatto privato, con ciò facendo cattiva applicazione del principio secondo cui la violenza di genere, al pari di quella contro l’infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del fatto meramente privato, poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, che con riguardo, in generale, agli atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia.
In generale, poi, a fronte della allegazione di siffatte vicende, sussiste il dovere del giudice di verificare se nel Paese di provenienza dello straniero che richiede protezione in Italia le autorità statuali contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l’audizione dello straniero ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel Paese di origine.
Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati di Cassazione ‘censurano’ ulteriormente il giudice del Tribunale, il quale ha ritenuto di dover dare prevalenza al diritto del marito di vivere con la moglie, pur essendo stata la intollerabilità della convivenza coniugale la ragione per cui la donna si è allontanata dal Paese di origine, almeno secondo la versione da lei fornita. Su questo fronte, i magistrati di Cassazione sottolineano che una simile concezione del matrimonio, come imposizione autoritaria della convivenza in quanto diritto del marito, è certamente estranea al nostro sistema di tutela della libertà e dignità della persona.

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