Problemi con la linea mobile: disservizio minimo e niente ristoro economico
Respinta la richiesta di risarcimento avanzata da un cliente di una società operativa nel settore delle telecomunicazioni
Nell’azione di regresso prevista dal ‘Codice del consumo’, il venditore finale che agisce contro il proprio dante causa per difetti di conformità del bene venduto al consumatore non deve provare che il difetto sia imputabile al soggetto chiamato in causa, essendo sufficiente, invece, dimostrare l’inadempimento contrattuale del primo venditore
Può risultare decisiva, come nella vicenda presa in esame dai giudici, la deposizione di un singolo teste, ossia, nello specifico, il soggetto incaricato di recapitare personalmente ai condòmini le raccomandate di convocazione alle assemblee