‘Post’ ipercritici on line: l’uso di espressioni dubitative consente di escludere l’ipotesi della diffamazione

Possibile, in concreto, ipotizzare, quantomeno sul piano putativo, l’esercizio del diritto di critica

‘Post’ ipercritici on line: l’uso di espressioni dubitative consente di escludere l’ipotesi della diffamazione

‘Post’ ipercritici on line: niente diffamazione se vi è l’uso di espressioni dubitative. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 16161 del 5 maggio 2026 della Cassazione), i quali hanno fatto cadere definitivamente ogni accusa nei confronti di un ballerino sportivo, finito sotto processo per alcuni ‘post’ on line critici in merito ai rapporti tra la federazione e una associazione.
I fatti risalgono agli ultimi mesi del 2019. All’epoca, difatti, il ballerino sportivo pubblica in rete alcuni ‘post’, segnalando che un’associazione non presentava più i requisiti per essere riconosciuta dalla federazione, e aggiungendo che i rapporti tra associazione e federazione non potevano più essere disciplinati da una convenzione, sicché i titoli rilasciati dall’associazione non avevano nessun valore, e, pertanto, gareggiare, nelle competizioni professionali, con un titolo rilasciato da quell’associazione costituiva un illecito.
Sempre secondo il ballerino, eventuali convenzioni tra associazione e federazione debbono ritenersi illegali, per mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto federale.
Pronta la replica dell’allora presidente dell’associazione, il quale, con una nota ad hoc, ribadisce l’esistenza di una convenzione con la federazione. Pronta la controreplica del ballerino, il quale chiede al presidente dell’associazione di pubblicare l’atto formale di riconoscimento da parte della federazione.
Lo scontro verbale si è poi tramutato in una battaglia legale, col ballerino condannato, sia in primo che in secondo grado, alla pena, condizionalmente sospesa, di 600 euro di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, cioè l’associazione, in quanto riconosciuto colpevole di diffamazione, avendo i ‘post’, da lui pubblicati, contenuti idonei a offendere la reputazione dell’associazione.
Assolutamente opposta, invece, la linea di pensiero dei magistrati di Cassazione, per i quali il ballerino non ha commesso alcuna condotta illecita, avendo esercitato legittimamente il proprio diritto di critica.
In premessa, però, viene ribadito che un’espressione offensiva dell’altrui reputazione può essere scriminata attraverso l’esercizio del diritto di critica, che, però, deve sempre avere una base fattuale. Di conseguenza, va esclusa l’operatività del diritto di critica qualora manchi la verità del fatto oggetto della valutazione critica, anche se, va precisato, la critica che si manifesti attraverso esposizione di una personale interpretazione ha valore di esimente, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto rappresentato e senza che, viceversa, da tale requisito possa prescindersi quando un fatto obiettivo sia posto a fondamento dell’elaborazione critica.
Tirando le somme, anche con riferimento alla scriminante dell’esercizio del diritto di critica, pertanto, un nucleo di veridicità è comunque esigibile, in quanto, diversamente, la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e mistificazione, e, tuttavia, ai fini della scriminante non si richiede che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo e il profilo essenziale di quei dati non sia stato strumentalmente travisato e manipolato.
Ciò detto, è possibile analizzare i dettagli della vicenda, e osservare, annotano i magistrati di Cassazione, che in relazione alle frasi con cui il ballerino aveva affermato l’illegittimità della convenzione e del riconoscimento della associazione da parte della federazione, tale giudizio si fonda su una personale interpretazione dello statuto federale. Nello specifico, la formulazione testuale della disposizione statutaria pare richiedere, ai fini del riconoscimento dell’associazione, unicamente che tra gli associati vi fosse un’ampia rappresentazione dei tesserati della federazione, ma, allo stesso tempo, non consente di ritenere che l’interpretazione accreditata dal ballerino, pur essendo essa largamente opinabile, sia avulsa da una qualunque parvenza di plausibilità.
In sostanza, la valutazione espressa dal ballerino con i propri ‘post’ si fondava su un dato storico inoppugnabile, ovvero sulla presenza di una norma che disciplinava il profilo da lui evocato e, al contempo, su una sua interpretazione, certamente criticabile, ma non suscettibile di essere ricondotta alle categorie del “vero” o del “falso”. Allo stesso tempo, non può ragionevolmente discutersi, spiegano i magistrati di Cassazione, in ordine al fatto che, anche a voler ritenere il carattere oggettivamente diffamatorio dei ‘post’ con cui era stato qualificato come illegittimo il riconoscimento della associazione ad opera della federazione, i relativi contenuti fossero assistiti da un’esimente putativa, incidente non sul profilo del fatto tipico, quanto su quello dell’elemento soggettivo.
Quanto, poi, alla prospettata assenza di una convenzione tra la associazione e la federazione, in forza della quale i diplomi rilasciati dalla prima venivano riconosciuti dalla seconda, non può condividersi l’assunto difensivo secondo cui i contenuti pubblicati dal ballerino non avessero escluso l’esistenza di tale atto formale. Tuttavia, l’uso di espressioni dubitative da parte del ballerino e, al contempo, l’invito a rendere pubblico l’atto appaiono indicativi del carattere retorico dell’espediente utilizzato, emergendo chiaramente, dal tenore complessivo dei ‘post’, che egli intendeva affermare l’impossibilità giuridica, per l’associazione, di essere riconosciuta dalla federazione e, conseguentemente, l’illegittimità della convenzione, che, secondo tale prospettazione, non avrebbe potuto essere stata adottata, posto che, in tale evenienza, i responsabili dell’operazione si sarebbero macchiati di gravi violazioni delle regole statutarie.
Ebbene, anche in questo caso, pur volendo ritenere il carattere offensivo della reputazione dell’associazione, la quale avrebbe rilasciato dei diplomi senza essere stata all’uopo accreditata dalla federazione, deve rilevarsi che il carattere dubitativo delle affermazioni pubblicate, in uno con le censure sulla legittimità degli atti formali eventualmente adottati, consenta di fondare, quantomeno sul piano putativo, l’esercizio del diritto di critica da parte di un associato che riteneva essere state commesse delle violazioni delle regole statutarie e che, su tali basi, invitava gli organi di vertice dell’ente a dimostrare, invece, la legittimità del rapporto con la federazione e del riconoscimento formale operato da quest’ultima a beneficio della associazione, sottolineano i magistrati di Cassazione, i quali aggiungono che tutto ciò, in definitiva, impone, comunque, di escludere il prescritto elemento soggettivo del delitto di diffamazione, in ragione della configurabilità della scriminante putativa del diritto di critica.

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