Offerta formativa non soddisfacente: ciò non basta per risolvere il contratto con l’Università telematica
Respinta l’istanza presentata da una studentessa e centrata sulla differenza tra l’offerta formativa promessa e quella effettivamente fornita
In generale, il recesso del datore di lavoro per mancato superamento del patto di prova può essere validamente esercitato solo dopo l’effettivo espletamento del periodo minimo contrattualmente stabilito, non essendo sufficiente il mero decorso temporale quando questo sia stato caratterizzato da sospensioni del rapporto per malattia, ferie o festività che abbiano impedito la concreta verifica delle capacità lavorative del prestatore
Necessario, però, che agli altri partecipanti alla comunione non venga impedito l’uso dei beni