Donna condivide con alcune persone foto e video intimi: ciò non riduce il suo diritto alla riservatezza

In generale, le immagini sessualmente esplicite che una persona offesa ha conservato nel proprio telefono cellulare costituiscono dei dati personali, di particolare riservatezza, tali da meritare la conseguente protezione

Donna condivide con alcune persone foto e video intimi: ciò non riduce il suo diritto alla riservatezza

Donna condivide con alcune persone foto e video che la ritraggono in atti sessuali espliciti: questo dettaglio non riduce il suo diritto alla riservatezza. Consequenziale, quindi, la condanna dell’uomo che dallo smartphone della donna ha ‘rubato’ foto e video hot per condividerli prima con altre persone e poi sui ‘social’.
Questo l’importante chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 38922 del 2 dicembre 2025 della Cassazione), i quali hanno reso definitiva la condanna di un uomo, ritenuto colpevole di ‘revenge porn’ e trattamento illecito di dati personali.
Chiaro il principio fissato dai giudici: le immagini sessualmente esplicite presenti nel telefono cellulare costituiscono dei dati personali, di particolare riservatezza, e ciò a prescindere dal fatto che altre analoghe immagini siano state trasmesse ad altre persone.
Scenario della vicenda, risalente all’agosto del 2018, è la provincia sarda. In quel contesto, difatti, un uomo, alla fine di una serata, si ritrova in possesso dello smartphone – non protetto da password – di una sua conoscente, lo spulcia con curiosità, si ritrova davanti foto e video che ritraggono la donna in atti sessuali espliciti e pensa bene di inviarli al proprio smartphone. Passo successivo, a rendere ancora peggiore la situazione, è la scelta dell’uomo di condividere quelle foto e quei video con alcuni conoscenti, foto e video che poi cominciano a rimbalzare da un cellulare all’altro tramite ‘WhatsApp’ e arrivano finanche sui ‘social’.
A ricevere quel materiale scottante è anche il cugino della donna, il quale provvede a contattarla per segnalare quanto da lui scoperto.
Inevitabile la denuncia della donna alle forze dell’ordine, che effettua una perquisizione domiciliare nei confronti di un uomo – segnalato come sospetto dalla donna, avendo lui avuto a lungo a disposizione lo smartphone di lei –: l’esito è inequivocabile, poiché vengono rinvenuti in uno dei suoi cellulari i files (immagini e video) ‘incriminati’, oltre che altri quarantasei files già presenti nel cellulare della donna.
Logico lo strascico giudiziario, con l’uomo che si ritrova condannato, sia in primo che in secondo grado, per illecito trattamento di dati personali e per ‘revenge porn’, con pena fissata in venti mesi di reclusione e 10mila euro di multa.
Per i giudici d’Appello non ci sono dubbi: l’uomo ha prima sottratto alla donna foto e video che la ritraggono in vari atteggiamenti, anche sessualmente espliciti, inviandoli dal telefono cellulare di lei, lasciato momentaneamente incustodito nella sua autovettura, al proprio cellulare, così recandole nocumento, e ha poi diffuso alcune delle immagini e dei video sottratti, pubblicandoli sui ‘social’, sempre senza il consenso della persona offesa ed al fine di arrecarle un danno ulteriore.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende l’uomo sotto processo prova a ridimensionare l’intera vicenda, puntando soprattutto su un dettaglio: la persona offesa ha denunciato la diffusione (segnalatagli dal cugino) sul programma di messaggistica ‘WhatsApp’ di sue immagini sessualmente esplicite ma ha anche ammesso che almeno alcune di quelle immagini sono state da lei inviate a terze persone, diverse dall’uomo sotto processo.
Per il legale, quindi, va posta in dubbio la responsabilità penale attribuita al suo cliente, poiché si deve considerare che le immagini pubblicate sono state spontaneamente inviate dalla donna anche ad altri soggetti, invio che ha preceduto il momento in cui la persona offesa ritiene le siano state sottratte dall’uomo, prelevandole dal cellulare di lei, dimenticato nella autovettura di lui.
Ragionando in questa ottica, poi, secondo il legale, siccome la stessa persona offesa ha diffuso delle immagini hot, non è possibile ritenere il suo dissenso alla diffusione delle foto né presumere che ella non intendesse pubblicarle.
Queste obiezioni, però, non convincono i magistrati di Cassazione, poiché la persona offesa, ancorché costituitasi parte civile, ha, infatti, lealmente ammesso di avere trasmesso alcune delle immagini e dei video a terze persone, ma si è dimostrata sicura nell’affermare che quelle oggetto del processo non sono mai state inviate ad alcuno e ha poi raccontato che del telefono cellulare che conteneva quelle immagini, in memoria, ha momentaneamente perso il possesso una sera, dimenticandolo nell’autovettura dell’uomo sotto processo, inchiodato poi da una perquisizione effettuata dalle forze dell’ordine.
A rendere indifendibile, poi, la posizione dell’uomo è anche la constatazione che egli ha prefigurato, in alcuni messaggi inviati a terzi, l’intento di umiliare la donna.
A fronte di determinati dati di fatto, è evidente, anche secondo i giudici di Cassazione, come l’uomo si sia reso colpevole di illecito trattamento di dati personali della donna.
Su questo fronte, difatti, la posizione dei magistrati è netta: le immagini sessualmente esplicite che la persona offesa aveva conservato nel proprio telefono cellulare costituiscono dei dati personali, di particolare riservatezza, tali da meritare la conseguente protezione. E ciò a prescindere dal fatto che altre analoghe immagini siano state trasmesse dalla persona offesa ad altre persone, posto che solo alla persona offesa spettava la decisione di inviarle a chi volesse, chiariscono i giudici di Cassazione.
Altrettanto evidente come il trattamento dei dati da parte dell’uomo, trattamento realizzato con la trasmissione dei relativi files al proprio cellulare, abusivamente utilizzando il cellulare della donna, abbia recato nocumento alla donna, dato che ha sottratto dalla sua sfera di controllo quelle immagini che ella aveva inteso tenere riservate, in assoluto (non trasmettendole a nessuno) o in modo relativo (inviandole a persone da lei scelte).
Impossibile, poi, porre in dubbio il reato di ‘revenge porn’ compiuto dall’uomo, poiché la condotta di diffusione delle immagini e dei video, raffiguranti scene sessualmente esplicite della donna, è stata realizzata senza alcun consenso da parte della persona ritratta, così recandole l’ulteriore nocumento (peraltro voluto dall’uomo) consistito nella circolazione incontrollata di sue immagini intime, chiosano i giudici di Cassazione.

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